La Commissione per gli interpelli in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce una interpretazione sul ruolo del Preposto, sulla sua obbligatorietà alla luce della disciplina vigente, prospettando il problema di individuazione nelle piccole realtà nelle attività in appalto: di seguito riportiamo i punti fondamentali.
Richiamata la normativa di riferimento del Testo Unico di Sicurezza e confermata la volontà del legislatore di individuare e rafforzare il ruolo del Preposto quale figura di garanzia, la Commissione ritiene che dovrebbe essere considerata extrema ratio, a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali, la coincidenza della figura del Preposto con quella del datore di lavoro.

Nel caso di un’impresa con un solo lavoratore, non potendo il lavoratore essere Preposto di se stesso, le funzioni saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro. 

Per quanto concerne le attività in appalto, è obbligo dei datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indicare ai datori di lavoro committenti il personale nominato, che svolgerà tale funzione.

L’individuazione del Preposto terrà in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo da personale effettivamente adempiente alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, “condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager) non si recasse presso il luogo delle attività”, sottolinea la Commissione. Proprio in considerazione del ruolo, il Legislatore ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.

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Interpello n. 4 2024

Gentili clienti,

Vi informiamo che partire dal 1° ottobre 2024 tutte le imprese e i lavoratori autonomi che
operano in cantieri temporanei o mobili nel settore edile dovranno essere in
possesso della patente a crediti per la sicurezza.
La patente NON riguarda solo di chi lavora nella costruzione di opere edili in senso stretto, ma anche di chi installa impianti elettrici e idraulici, chi svolge lavori di isolamento termico, acustico, antivibrazioni, ecc.
Le aziende committenti o il responsabile dei lavori sono obbligati alla verifica del possesso della patente. La mancata verifica comporta delle sanzioni amministrative.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo dal 1° ottobre 2024 al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente, è possibile
presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.
La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere inviata mediante PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it, ed ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.

A partire dal1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere solamente con l’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva inviata via PEC, ma sarà necessario aver presentato la richiesta di rilascio della patente attraverso il portale.

DOCUMENTI UTILI

AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Circolare INL 4/2024 – Patente a crediti
D.M. 132/2024 – Decreto Attuativo della Patente a Crediti

Arnica e Alias saranno chiuse per ferie da sabato 23 dicembre a domenica 7 gennaio 2024.

Il lavoro riprenderà lunedì 8 gennaio 2024.

Si ricorda che la Legge di conversione 215/2021 ha modificato la periodicità del rinnovo del ruolo Preposto, portandola da 5 anni a 2 anni. Coloro che non avessero provveduto all’aggiornamento entro il 21/12/23, come previsto, procederanno con la Formazione ex novo.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito all’indirizzo formazione@arnicaealias.it

Relativamente al Corso di Addetto Antincendio e gestione delle Emergenze, in virtù del D.M. 02/09/21, si consiglia vivamente ai possessori di Attestazione rilasciata da più di 5 anni rispetto alla data del 04/10/2022 di provvedere all’Aggiornamento entro il 04/10/2023. In alternativa, dovrà essere eseguito il Corso di Formazione ex novo.

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci

info@arnicaealias.it

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info@arnicaealias.it

Le ASL Novara e VCO hanno predisposto una campagna di controllo per le Aziende attraverso i piani mirati di prevenzione per diverse categorie di attività.

Se riceverete il questionario da compilare vi invitiamo a contattarci tempestivamente per coadiuvarvi nella stesura e soprattutto effettuare un’analisi approfondita del vostro stato di conformità generale.

Il regolamento UE 2020/1149 e l’Art. 227 D.lgs. 81/08 dispongono l’obbligo di formazione a partire dal 24 AGOSTO 2023 per tutti coloro che manipolano o entrano in contatto con i DIISOCIANATI, contenuti ad esempio nei sigillanti, adesivi, rivestimenti, schiume, materie plastiche e vernici poliuretaniche.

Alias è a vostra disposizione per la valutazione della categoria di riferimento, la raccolta della necessaria documentazione e la formazione con docente specializzato: